Tutte le imprese iscritte o annotate nel Registro delle Imprese e i soggetti iscritti solo al REA (Repertorio Economico e Amministrativo) - per intero anno solare o per frazioni d'anno - devono pagare il diritto annuale alla Camera di Commercio di competenza (art. 18 L. 580/93 e successive modifiche e integrazioni).
Sono tenuti al pagamento del diritto annuale le imprese e le società:
iscritte nella sezione speciale del Registro delle imprese:
- imprese individuali;
- società semplici agricole;
- società semplici non agricole;
- società tra Avvocati (D.Lgs. 96/2001);
- imprese artigiane annotate nella sezione speciale;
iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle imprese come ad esempio:
- imprese individuali;
- società di persone (ss - snc - sas);
- società di capitali (spa - srl - sapa);
- società cooperative;
- società consortili;
- consorzi con attività esterna;
- gruppi europei di interesse economico (G.E.I.E.);
- società di mutua assicurazione;
- società estere con sede secondaria o unità locali in Italia;
- enti pubblici economici che svolgono un'attività principale di tipo commerciale;
- aziende e consorzi di enti locali.
Inoltre, a partire dal 2011, sono tenuti al pagamento del diritto annuale anche i soggetti già iscritti al REA o che richiedono l'iscrizione nel corso dell'anno (associazioni, fondazioni, comitati ed altri enti non societari che esercitano un'attività commerciale o agricola, ma per i quali l'esercizio d'impresa non è l'attività esclusiva o prevalente, ecc...);
E' importante ricordare che a partire dal 2001 tutte le imprese e le società pagano il diritto annuale anche se :
- sono in liquidazione o scioglimento;
- sono inattive o con attività sospesa;
- non svolgono più l'attività ma continuano a rimanere iscritte nel Registro delle imprese;
- hanno comunicato la cessazione totale dell'attività ma non hanno chiesto la cancellazione dal Registro delle imprese;
Il diritto annuale è dovuto fino all'anno in cui è richiesta la cancellazione dal Registro delle imprese. Le informazioni circa le modalità di cancellazione devono essere richieste al Registro delle imprese.
NON SONO TENUTE AL PAGAMENTO DEL DIRITTO ANNUALE, ai sensi dell'art. 4 del D.M. n. 359 dell'11 maggio 2001:
a - tutte le imprese in fallimento o in liquidazione coatta amministrativa, a partire dall'anno solare successivo all'adozione del provvedimento, tranne i casi in cui sia stato autorizzato l'esercizio provvisorio dell'impresa;
b - le imprese individuali cessate al 31 dicembre, che presentano la domanda di cancellazione entro il 30 gennaio dell'anno successivo alla cessazione;
c - le società in liquidazione, se hanno approvato il bilancio finale di liquidazione entro il 31 dicembre e hanno presentato domanda di cancellazione al Registro imprese entro il 30 gennaio dell'anno successivo;
d - le società cooperative sciolte per atto dell'Autorità Governativa ai sensi dell'art. 2544 C.C., a partire dall'anno solare successivo a quello della data del provvedimento di scioglimento.
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